[A] Sulla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. [B] Se l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali rientri nell’ambito dei requisiti di partecipazione o di esecuzione. [C] Sui consorzi di società cooperative di produzione e lavoro.[D] Se sia ammessa la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della consorziata, ove quest’ultima non sia stata designata per l’esecuzione del contratto. [E] Sulle violazioni definitivamente accertate relative all’obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse. [F] Se la rateizzazione del debito tributario cancelli l’originario inadempimento dei destinatari degli atti impositivi.
SENTENZA N. ****
[A] Va rammentato che la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione fa capo alla previsione di cui all’art. 100 d.lgs. n. 50 del 2016 che, nel dare recepimento all’art. 70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/15, facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori...